Sez. 1, Sentenza n. 48845 del 05/11/2003 Cc. (dep. 19/12/2003) Rv. 226773 - 01
SPORT | Provvedimento adottato dal questore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd. - Convalida - Sindacato del giudice - Rispondenza del provvedimento alla effettiva pericolosità del soggetto interessato - Verifica - Esclusione.
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In sede di convalida del provvedimento adottato dal questore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd. al giudice non spetta un potere di controllo circa la rispondenza di esso all'effettiva pericolosità del soggetto interessato, sia perché tale controllo non è previsto dalla legge, sia perché la pericolosità valutata nel provvedimento di prevenzione non è frutto di presunzioni, ma di deduzione da condotte concrete ed è circoscritta allo specifico ambito della manifestazione sportiva.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)