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Sez. 3, Sentenza n. 3053 del 04/12/2001 Cc. (dep. 28/01/2002) Rv. 220949 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche - Divieto di accesso disposto dal questore - Convalida del giudice - Valutazione della concreta pericolosità del soggetto - Necessità.
Stato
decisa il 2001-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220949-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

In sede di convalida del provvedimento di divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche, emesso dal questore a norma dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, l'autorità giudiziaria non può limitarsi ad un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto, la pericolosità del soggetto, verificando altresì la sussistenza, oltre che dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione delle prescrizioni, degli elementi indiziari in base ai quali i fatti posti a fondamento del provvedimento vengono attribuiti al soggetto (nella specie il giudice si era limitato a indicare, con una clausola di stile, "che ricorrevano i presupposti per la convalida").

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)