Sez. 6 - , Sentenza n. 51962 del 02/10/2018 Ud. (dep. 16/11/2018) Rv. 274510 - 02
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | – Illecita percezione di pubbliche erogazioni – Contributo economico erogato dal Comune per lo svolgimento di attività socialmente utili – Reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. – Configurabilità – Sussistenza – Elementi distintivi rispetto ai reati di cui agli artt. 316-bis e 640-bis cod. pen.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE
Integrano il reato di indebita percezione di erogazioni a carico di enti pubblici, previsto dall'art. 316-ter cod. pen., la condotta di chi rende dichiarazioni mendaci e compie attestazioni non veritiere in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali, al fine di ottenere un contributo economico erogato da un ente locale per lo svolgimento di attività socialmente utili, rinvenendosi il tratto distintivo rispetto al reato di malversazione a danno dello Stato, previsto dall'art. 316-bis cod. pen., nella mancata violazione di un vincolo di destinazione gravante sulle somme elargite e quello rispetto al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 640-bis cod. pen., nei connotati della condotta, che, in tal caso, implica l'induzione in errore dell'ente erogatore e la determinazione di un danno per lo stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 bis, Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 640 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)