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Sez. 2, Sentenza n. 21704 del 25/02/2026 Cc. (dep. 12/06/2026) Rv. 290184-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Ricorso per cassazione inammissibile - Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione - Rilevabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290184-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto processuale, preclude la possibilità di dichiarare l'improcedibilità del giudizio per superamento dei termini di durata massima di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134. (In motivazione, la Corte ha osservato che il principio ha trovato testuale conferma nel disposto, di portata generale, di cui all'art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 33, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non potendosi ritenere che il rapporto tra la citata causa di

improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso muti a seconda che l'impugnazione sia coltivata agli effetti civili o penali).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 2 lett. A) CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. B N1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)