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Sez. 2, Sentenza n. 21066 del 25/02/2026 Ud. (dep. 08/06/2026) Rv. 290174-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Ricorso per cassazione inammissibile - Prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di appello - Declaratoria - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290174-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto processuale, preclude la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello. (In motivazione, la Corte ha osservato che il principio è stato di recente avvalorato, sia pur indirettamente, dal disposto dell'art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 33, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che esclude espressamente la declaratoria di improcedibilità del giudizio d'impugnazione in caso di ricorso inammissibile). (Vedi: Sez. U, n. 21 del 1995, Rv. 199903-01).

Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)