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Sez. 1, Sentenza n. 10920 del 11/07/2003 (Rv. 564985 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Termine per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione ai sensi dell'art. 18 legge n. 689 del 1981 - Termine di trenta giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo "ex" art. 2 legge n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564985-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, una volta contestata o notificata, nei termini indicati dall'art. 14, la violazione, è da escludere che, ai fini dell'esaurimento del procedimento con l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione, l'autorità competente, destinataria del rapporto, debba osservare - in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o per regolamento ovvero di determinazione da parte della pubblica amministrazione interessata con apposito provvedimento - il termine, di trenta giorni, risultante dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ciò data la diversità del procedimento rivolto all'applicazione di sanzioni amministrative, avente natura contenziosa, per il quale la mancanza di un termine per la fase decisoria rinviene la propria "ratio" nella stessa possibilità, offerta all'interessato, di essere sentito, se lo chieda, dall'autorità competente, nonché di presentare scritti difensivi, rispetto al procedimento amministrativo in genere, che tale natura non ha, ed al quale soltanto si riferisce il citato art. 2. (Fattispecie in tema di scarico senza autorizzazione, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e succ. modif.).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)