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Sez. L, Sentenza n. 1038 del 28/01/1993 (Rv. 480511 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione | Dipendenti degli enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera - Rapporti di lavoro - Natura - Dipendente - Promozione automatica alla qualifica superiore per esercizio delle correlative mansioni - Ammissibilità - Soggezione dell'ospedale alla programmazione ospedaliera - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480511-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione

I rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera (nella specie, l'Ospedale generale regionale (casa sollievo della sofferenza") hanno natura privatistica, anche nel caso in cui l'ospedale di cui trattasi sia stato classificato tra quelli soggetti alla programmazione ospedaliera, poiché tale circostanza, in difetto di disposizioni espresse in tal senso, non comporta di per sè l'applicazione ai rapporti stessi dei principi dell'ordinamento del personale ospedaliero pubblico, ivi compreso quello concernente la necessità di assunzione per pubblico concorso, e non preclude, di conseguenza, l'operatività delle disposizioni dettate dall'art. 2103 cod. civ., in tema di promozione automatica del dipendente alla qualifica superiore per avvenuto esercizio di fatto delle correlative mansioni, protratto per il lasso di tempo stabilito dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, DPR 27/03/1969 num. 130 art. 129

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)