Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 89 del 1975
Massime (1)
Massima n. 7763
- Imposte e tasse
- Violazione delle leggi finanziarie
- Repressione
- Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20
- Ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie
- Non è violato il principio di eguaglianza
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (c.d. ultrattività delle leggi penali finanziarie), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 164 del 1974. Cfr.: ord. 279 del 1974.
Norme impugnate
- art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1974 dal tribunale di Crema nel procedimento penale a carico di Livraga Angelo ed altri, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi.
punto 1
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 164 del 1974 e con ordinanza n. 279 del 1974, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 164 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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