Sez. L, Sentenza n. 2876 del 21/07/1975 (Rv. 376914 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - PERIODO DI PREAVVISO - PERMANENZA DI TUTTE LE RECIPROCHE OBBLIGAZIONI - CONSEGUENZE - DISPONIBILITA DELLA RELATIVA DISCIPLINA - LEGITTIMITA - FATTISPECIE EX CONTRATTO COLLETTIVO PER GLI ADDETTI ALLA INDUSTRIA METALMECCANICA 15 DICEMBRE 1966.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - PERIODO DI PREAVVISO - PERMANENZA DI TUTTE LE RECIPROCHE OBBLIGAZIONI - CONSEGUENZE - DISPONIBILITA DELLA RELATIVA DISCIPLINA - LEGITTIMITA - FATTISPECIE EX CONTRATTO COLLETTIVO PER GLI ADDETTI ALLA INDUSTRIA METALMECCANICA 15 DICEMBRE 1966.*
Secondo la disciplina del recesso ad nutum dal rapporto di lavoro subordinato, dettata dall'art 2118 cod civ, nel periodo intermedio tra la dichiarazione di recesso e la scadenza del termine di preavviso, permangono tutte le reciproche obbligazioni delle parti; pertanto, il datore di lavoro, come e tenuto, ove recedente, a corrispondere al dipendente l'indennita sostitutiva del mancato preavviso, se intende allontanarlo prima del termine prescritto, cosi e ugualmente obbligato a corrispondere l'indennita medesima se, ricevute le dimissioni del dipendente, lo esoneri dal continuare nelle sue mansioni. Tale disciplina non e, pero, sottratta alla disponibilita delle parti, le quali, sia in Sede di contratto individuale che di contratto collettivo (nella specie art 29 del CCNL 15 dicembre 1966 per gli addetti all'industria metalmeccanica), possono validamente pattuire la facolta della parte non recedente di troncare il rapporto di lavoro senza indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. (V 3377/74, mass n 371885; 1965/74, mass n 370199; (V 221/73, mass n 362047).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 15/12/1966 num. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)