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Sez. 2, Sentenza n. 1285 del 26/05/1964 (Rv. 301841 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - SOLAI - SOTTOTETTI - SOLAI A SOTTOTETTO - PARTE COMUNE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301841-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - SOLAI - SOTTOTETTI - SOLAI A SOTTOTETTO - PARTE COMUNE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Il solaio a sottotetto, non servendo da copertura dell'edificio, non puo comprendersi nel novero delle parti dell'edificio stesso, necessarie all'esistenza di quest'ultimo (suolo, muri maestri, tetto, ecc.) o, in generale, necessarie all'uso comune (art.1117 n.1 cod. civ.). il sottotetto assolve, invece, di regola, una funzione isolante, protettiva del piano piu elevato (difesa del caldo e dal freddo) e, pertanto, deve ritenersi che esso costituisca una pertinenza del piano piu elevato, ove il contrario non risulti dal titolo e de non sia dimostrata, secondo le regole dettate dalla legge, la sua destinazione ad un servizio comune. (Conf 2646/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)