Sez. 2, Sentenza n. 1285 del 26/05/1964 (Rv. 301841 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - SOLAI - SOTTOTETTI - SOLAI A SOTTOTETTO - PARTE COMUNE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - SOLAI - SOTTOTETTI - SOLAI A SOTTOTETTO - PARTE COMUNE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Il solaio a sottotetto, non servendo da copertura dell'edificio, non puo comprendersi nel novero delle parti dell'edificio stesso, necessarie all'esistenza di quest'ultimo (suolo, muri maestri, tetto, ecc.) o, in generale, necessarie all'uso comune (art.1117 n.1 cod. civ.). il sottotetto assolve, invece, di regola, una funzione isolante, protettiva del piano piu elevato (difesa del caldo e dal freddo) e, pertanto, deve ritenersi che esso costituisca una pertinenza del piano piu elevato, ove il contrario non risulti dal titolo e de non sia dimostrata, secondo le regole dettate dalla legge, la sua destinazione ad un servizio comune. (Conf 2646/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)