Sez. 2, Sentenza n. 2090 del 05/04/1982 (Rv. 419955 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI - SOTTOTETTO - PROPRIETÀ COMUNE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI - SOTTOTETTO - PROPRIETÀ COMUNE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Il "sottotetto" di edificio condominiale sia quando assolve ad una esclusiva funzione isolante, a protezione dell'ultimo piano, costituendo pertinenza e, quindi, parte integrante dello stesso, sia, ove adempia anche ad altre funzioni, ovvero abbia dimensioni e caratteristiche tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, la cui appartenenza va determinata solo in base ad un titolo, può considerarsi di proprietà comune se, per caratteristiche strutturali e funzionali, risulti, sia pure in via potenziale, oggettivamente destinato all'uso comune o all'Esercizio di un servizio di interesse comune, non essendo all'uopo sufficiente che i condomini ne usufruiscano in concreto per i più svariati Usi, in quanto ciò può unicamente comportare l'acquisizione del "sottotetto" al condominio per usucapione. (V 1106/80, mass n 404580; (V 470/78, mass n 389765; (V 1285/64, mass n 301841; (V 2646/61; (V 1493/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)