Sez. 2, Sentenza n. 4970 del 08/08/1986 (Rv. 447650 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TETTO - SOTTOTETTO - PARTE COMUNE - ESCLUSIONE - PERTINENZA DEL PIANO PIÙ ELEVATO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - POSSESSO AD USUCAPIONEM DA PARTE DI PROPRIETARIO DI ALTRA UNITÀ IMMOBILIARE - OGGETTO - INIDONEITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TETTO - SOTTOTETTO - PARTE COMUNE - ESCLUSIONE - PERTINENZA DEL PIANO PIÙ ELEVATO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - POSSESSO AD USUCAPIONEM DA PARTE DI PROPRIETARIO DI ALTRA UNITÀ IMMOBILIARE - OGGETTO - INIDONEITÀ.*
Il sottotetto di un edificio quando assolve la esclusiva funzione di isolare i vani dell'alloggio ad esso sottostanti si pone in rapporto di dipendenza con i vani stessi cui serve da protezione e non può essere, pertanto, da questi ultimi separato senza che si verifichi l'alterazione del rapporto di complementarietà dello insieme. Conseguentemente, non essendo in tale ipotesi il sottotetto idoneo a essere utilizzato separatamente dall'alloggio sottostante cui accede, non è configurabile il possesso ad usucapionem dello stesso da parte del proprietario di altra unità immobiliare. (V 2090/82, mass n 419955; (V 1106/80, mass n 404580; (V 470/78, mass n 389765; (V 1285/64, mass n 301841; (V 2646/61; (V 1493/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)