Sez. 5 - , Sentenza n. 31592 del 12/10/2020 Ud. (dep. 11/11/2020) Rv. 279717 - 01
GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE | Riformulazione dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. in reato di competenza del tribunale in composizione monocratica - Giudizio di appello - Annullamento della sentenza pronunciata dal tribunale in composizione collegiale - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE
L'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale monocratico determinata dalla riformulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. non legittima l'annullamento della sentenza di primo grado emessa dal tribunale in composizione collegiale, neppure se la relativa eccezione sia stata tempestivamente formulata e, in seguito, riproposta con i motivi di impugnazione, in quanto l'art. 33-octies, comma 2, cod. proc. pen. dispone che il giudice di appello pronuncia nel merito anche quando riconosca che il reato avrebbe dovuto essere oggetto di cognizione da parte del giudice monocratico.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 quinquies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 octies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)