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Sez. L, Sentenza n. 4668 del 08/03/2004 (Rv. 570870 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE | Eccezione - Elementi costitutivi - Manifestazione della volontà di avvalersi dell'estinzione del credito a causa dell'inerzia del titolare - Onere di indicazione circa la durata della prescrizione applicabile - Configurabilità - Esclusione - Pluralità di crediti - Necessità di indicare il momento iniziale dell'inerzia del creditore per ciascuno di essi - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570870-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE

In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie; tuttavia, in caso di pluralità di crediti azionati, è necessario che l'elemento costitutivo sia specificato, dovendo il convenuto precisare il momento iniziale dell'inerzia in relazione a ciascuno di essi.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile un motivo di ricorso relativo al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, rilevando che il motivo di appello sul punto mancava della necessaria specificità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)