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Sez. 6, Sentenza n. 35656 del 16/06/2003 Cc. (dep. 17/09/2003) Rv. 226659 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - INTERCETTAZIONI | Riferibilità delle garanzie alle sole conversazioni che attengono alla funzione difensiva - Necessità - Esclusione delle conversazioni costituenti esse stesse reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226659-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - INTERCETTAZIONI

L'art. 103, comma 5, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, mirando a garantire l'esercizio del diritto di difesa, ha ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali i legali esercitano la loro attività difensiva, e non si estende, quindi, alle conversazioni che integrino esse stesse reato (nella specie, l'avvocato aveva preavvertito il suo cliente delle iniziative assunte dalle forze di polizia, fornendo consigli su come evitare la cattura e commettendo così il reato di favoreggiamento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 103 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)