Sez. 6, Sentenza n. 38578 del 03/06/2008 Cc. (dep. 10/10/2008) Rv. 241510 - 01
DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - INTERCETTAZIONI | Divieto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni di difensori - Limiti - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - INTERCETTAZIONI
L'art. 103, comma quinto, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, riguarda l'attività captativa in danno del difensore in quanto tale ed ha dunque ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni - individuabili, ai fini della loro inutilizzabilità, a seguito di una verifica postuma - inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio e non si estende ad ogni altra conversazione che si svolga nel suo ufficio o domicilio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto utilizzabile, ai fini dell'identificazione della voce dell'indagato captata nel corso di una intercettazione telefonica, una conversazione intervenuta sulla medesima utenza tra la di lui moglie e quello che era il suo difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)