Sez. 3, Sentenza n. 5332 del 08/03/2007 (Rv. 595424 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Obiettiva inesistenza delle esigenze abitative temporanee menzionate nel contratto - Azione di restituzione dei canoni pagati in eccedenza rispetto alla misura legale - Prova della conoscenza da parte del locatore delle reali esigenze abitative - Onere del conduttore.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE
Il conduttore che deduca la obiettiva inesistenza delle esigenze abitative transitorie menzionate nel contratto e di avere corrisposto, per effetto della dichiarata esistenza, un canone superiore a quello legale, e chieda la restituzione di quanto pagato in eccedenza, ha l'onere di provare che il locatore, in base alla obiettiva situazione di fatto da lui conosciuta al momento della conclusione del contratto, era in grado di valutare l'inesistenza della situazione ivi dedotta allo scopo di eludere la normativa sull'equo canone.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)