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Sez. 3, Sentenza n. 969 del 17/01/2007 (Rv. 598897 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE | Consapevolezza condivisa delle parti circa la diversa destinazione abitativa dell'immobile - Simulazione relativa tacita - Configurabilità - Conseguenze - Prova indiziaria - Ammissibilità - Contenuto - Limiti.
Stato
decisa il 2007-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598897-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE

In relazione ad un contratto di locazione ad uso abitativo meramente transitorio (art. 26 legge n. 392 del 1978) la simulazione relativa sussiste ove venga dimostrata la consapevolezza condivisa di entrambi i contraenti in ordine alla effettiva destinazione dell'immobile all'uso, diverso da quello indicato in contratto, di abitazione stabile ed ordinaria, dovendosi ad essa riconoscere la valenza dell'accordo simulatorio tacito. In sede processuale, l'indagine -su base anche indiziaria- volta ad accertare la consapevolezza del locatore in ordine alle effettive esigenze di stabile e normale abitazione del conduttore, e che il contratto così concluso al di là della formale apparenza integrava quindi gli estremi di una locazione abitativa ordinaria, non può ritenersi esaustivamente fondata sulla corrispondenza della durata del rapporto convenzionalmente fissata dalle parti a quella minima normativamente prevista per la locazione ordinaria, né sulla previsione della tacita rinnovazione ex art. 1597 c.c., dovendo viceversa risultare improntata ad una valutazione complessiva estesa ad altre circostanze (sistema di vita del conduttore, disponibilità altrove di un alloggio, attività di lavoro con riguardo alla località ove è situato l'immobile, ecc.) e alla valutazione se con l'accordo in ordine alla rinnovazione automatica del rapporto le parti abbiano inteso stipulare in effetti una locazione abitativa primaria in luogo di una locazione transitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2727, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)