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Sez. 6, Sentenza n. 117 del 13/01/1999 Cc. (dep. 12/02/1999) Rv. 213325 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di commissione di delitti - Desumibilità dalle circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213325-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

Alla stregua delle modifiche dell'art. 274 cod. proc. pen. apportate con la l. 8 agosto 1995, n. 332, la pericolosità sociale che giustifica l'adozione di una misura cautelare va desunta sia dalle specifiche modalità e dalle circostanze del fatto sia dalla personalità dell'indagato oggettivamente valutata sulla scorta dei precedenti penali e della condotta rilevata. La duplicità delle fonti indicate dalla legge dimostra che con l'espressione "modalità e circostanze del fatto" il legislatore ha inteso riferirsi al fatto-reato e con l'espressione "comportamenti e atti concreti" a condotta diversa dal fatto-reato, cioè alla condotta anteatta e successiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)