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Sez. 1, Sentenza n. 5023 del 20/05/1998 (Rv. 515592 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Ricorso per cassazione - Proposizione da parte di ente collettivo - Procura - Conferimento - Nome del conferente - Omessa indicazione nell'intestazione del ricorso e nella procura - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Limiti.
Stato
decisa il 1998-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515592-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83 comma terzo cod. proc. civ. la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige perciò che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando né nell'intestazione del ricorso per cassazione proposto da una società o da altro ente collettivo, né nella procura speciale ex art. 365 cod. proc. civ. risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita, perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile, l'incertezza sulla persona del conferente preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi rende invalida la procura e inammissibile il ricorso, a meno che, entro i limiti di cui all'art. 372 cod. proc. civ., sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di "legale rappresentante" ad una ben individuata persona fisica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)