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Sez. L, Sentenza n. 15353 del 30/10/2002 (Rv. 558130 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Natura - Atto giuridico non recettizio - Intenzione ricognitiva - Necessità - Esclusione - Volontarietà dell'atto e consapevolezza dell'esistenza del debito - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558130-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto non avesse valore di riconoscimento dei diritti dei terzi interruttivo della prescrizione una circolare della direzione generale delle Ferrovie nella quale si invitavano i dirigenti periferici a trattenere le numerose istanze di riliquidazione dello straordinario, senza inviarle agli organi centrali, precisando che non avevano motivo di sussistere i timori manifestati dai dipendenti circa la maturazione della prescrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)