Sez. 3, Sentenza n. 19253 del 24/09/2004 (Rv. 577349 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Intenzione ricognitiva - Necessità - Esclusione - consapevolezza e volontarietà - Sufficienza.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Ai fini della interruzione della prescrizione, non è necessario un vero e proprio atto di riconoscimento di debito ex art. 1988 cod. civ., essendo sufficiente un comportamento volontario che, sebbene rivolto ad una finalità diversa, esprima anche implicitamente la consapevolezza del suo autore in ordine all'esistenza del diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)