diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 19253 del 24/09/2004 (Rv. 577349 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Intenzione ricognitiva - Necessità - Esclusione - consapevolezza e volontarietà - Sufficienza.
Stato
decisa il 2004-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577349-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Ai fini della interruzione della prescrizione, non è necessario un vero e proprio atto di riconoscimento di debito ex art. 1988 cod. civ., essendo sufficiente un comportamento volontario che, sebbene rivolto ad una finalità diversa, esprima anche implicitamente la consapevolezza del suo autore in ordine all'esistenza del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)