Sez. 7, Ordinanza n. 50482 del 12/11/2014 Cc. (dep. 02/12/2014) Rv. 261200 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Condotta di costrizione, di cui all'art. 317 cod. pen. - Condotta di induzione di cui all'art. 319 quater, cod. pen. - Elemento differenziale - Conformità o meno al diritto delle conseguenze minacciate - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE
L'elemento che differenzia le nozioni di induzione e costrizione, le quali costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 cod. pen., non va individuato nella maggiore o minore intensità della pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo dell'agente pubblico, ma nella tipologia del danno prospettato, che è ingiusto nel delitto di cui all'art. 317 e conforme alle previsioni normative in quello di cui all'art. 319 quater. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da vizi la decisione impugnata che aveva ritenuto integrato il delitto di concussione in relazione alla condotta del direttore generale di un'agenzia territoriale di edilizia residenziale, il quale aveva richiesto ed ottenuto da alcuni imprenditori, legati da rapporti contrattuali con la predetta agenzia, versamenti di somme di danaro e acquisti di quadri, a prezzi maggiorati, presso la galleria d'arte gestita dalla moglie con la minaccia, in caso contrario, di interrompere detti rapporti o di ritardare i pagamenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 quater, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)