Sez. 6, Sentenza n. 16566 del 26/02/2013 Ud. (dep. 12/04/2013) Rv. 254624 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen. - Elemento oggettivo - Attività di induzione - Significato.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE
La condotta di induzione, che costituisce l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012, consiste in un'attività di persuasione, basata sulla maggiore forza del soggetto con la qualifica pubblica (e, quindi, tale da integrare il "metus pubblicae potestatis") che, prospettando una conseguenza dannosa derivante dall'applicazione della legge, induca il privato, senza reali spazi contrattuali sull'an, alla promessa o alla dazione della richiesta utilità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 quater, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)