Sez. 6, Sentenza n. 3251 del 03/12/2012 Ud. (dep. 22/01/2013) Rv. 253938 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Reato di cui all'art. 319 quater cod. pen. - Elemento oggettivo - Attività di induzione - Significato.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE
L'induzione, che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotta dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190, sussiste quando, in assenza di qualsivoglia minaccia, vengano prospettate, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge, per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato come l'esclusione dal concetto di induzione di qualsiasi tipo di minaccia giustifichi sia il minor grave trattamento sanzionatorio rispetto alla concussione, sia la punizione di chi aderisce alla violazione della legge, ricevendone un suo tornaconto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 quater, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)