Sez. 6, Sentenza n. 17943 del 15/02/2013 Cc. (dep. 18/04/2013) Rv. 254730 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Reato di cui all'art. 319 quater cod. pen. - Elemento oggettivo - Attività di induzione - Significato.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE
Sussiste il delitto di induzione indebita, di cui all'art. 319 quater cod. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, quando la minaccia del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si caratterizza per la prospettazione al privato di un danno giusto, in quanto conforme alla legge o alla particolare disciplina del settore, di guisa che il privato finisca per aderire alla pretesa intimidatoria del soggetto agente per conseguire, in tutto o in parte ovvero in forma diretta o indiretta, un suo personale beneficio o vantaggio. (conf. sent. n. 17944 del 2013, n.m.)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 quater, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)