Sez. 6, Sentenza n. 11944 del 25/02/2013 Ud. (dep. 14/03/2013) Rv. 254446 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Modifiche introdotte dalla legge n. 190 del 2012 - Condotta di costrizione - Pressioni tali da non lasciare margine di scelta nel destinatario - Differenze con la condotta di induzione di cui all'art. 319 quater.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
La costrizione, che costituisce l'elemento oggettivo del reato di concussione di cui all'art. 317 cod. pen, così come modificato dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, sussiste quando il pubblico ufficiale agisca con modalità ovvero con forme di pressioni tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa, il quale decide, senza che gli sia stato prospettato alcun vantaggio diretto, di dare o promettere un'utilità, al solo scopo di evitare il danno minacciato; essa si distingue dall'induzione, che integra il reato di cui all'art. 319 quater cod. pen., che si verifica, invece, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agisca con modalità o forme di pressione più blande, tali da lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa, che concorre nel reato perché gli si prospetta un vantaggio diretto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 quater, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)