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Sez. 6, Sentenza n. 18968 del 11/01/2013 Ud. (dep. 30/04/2013) Rv. 255072 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen. - Elemento oggettivo - Attività di induzione - Significato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255072-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE

La condotta di induzione, richiesta per la configurabilità del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012, è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla richiesta di denaro o di altra utilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi di induzione indebita con riferimento a richieste di somme di denaro avanzate da necrofori di un ospedale pubblico ai titolari di ditte di trasporti funebri, prospettando in caso contrario azioni ostruzionistiche nel compimento degli atti dell'ufficio che avrebbero ritardato il rilascio della salma e le operazioni sepoltura).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 quater, Legge 09/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)