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Sez. L, Sentenza n. 1985 del 27/04/1978 (Rv. 391347 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITA - CONCESSIONE DI UN TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI EX ART 4 DELLA LEGGE N 814 DEL 1973 - APPLICABILITA IMMEDIATA AI RAPPORTI DI AFFITTO IN CORSO.*
Stato
decisa il 1978-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391347-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITA - CONCESSIONE DI UN TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI EX ART 4 DELLA LEGGE N 814 DEL 1973 - APPLICABILITA IMMEDIATA AI RAPPORTI DI AFFITTO IN CORSO.*

La norma dell'art 4, ultimo comma, della legge n 814 del 1973, secondo cui, qualora l'affittuario di fondo rustico venga convenuto in giudizio per morosita, il giudice, alla prima udienza, prima di assumere ogni altro provvedimento, dovra concedere allo stesso un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento dei canoni scaduti, ha carattere processuale ed e di immediata applicazione a tutti i rapporti di affitto di fondi rustici, che siano in corso al momento dell'entrata in vigore della detta legge, e i cui canoni vengono da questa regolati, onde si applica anche alle morosita precedenti l'annata agraria 1971-72, a cui fa riferimento il primo comma dello stesso articolo.*

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)