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Sez. 5, Sentenza n. 4392 del 05/10/2006 Cc. (dep. 02/02/2007) Rv. 235884 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Misura diversa dalla custodia cautelare - Revoca nel corso del procedimento di impugnazione per mancanza delle sole esigenze cautelari - Persistenza dell'interesse alla impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235884-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di impugnazioni avverso misure cautelari interdittive, anche dopo la introduzione dell'art. 405 comma primo-bis cod. proc. pen., che impone la richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si sia pronunciata sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., la revoca della misura, pur limitatamente alla mancanza delle esigenze cautelari, fa venire meno l'interesse alla trattazione del ricorso, atteso che detto interesse deve configurarsi nella rimozione di un effettivo pregiudizio per l'indagato e non può essere meramente astratto o potenziale, ma specifico e concreto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 290, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 com. 1 lett. BI, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)