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Sez. L, Sentenza n. 5946 del 03/11/1988 (Rv. 460398 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI EX ART. 48 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978 - DISCIPLINA UNIFORME DEI RAPPORTI PARASUBORDINATI TRA PROFESSIONISTI E UNITÀ SANITARIE LOCALI - INDEROGABILITÀ NEI RAPPORTI CON I SINGOLI PROFESSIONISTI - DISCIPLINA LIMITATIVA DELLA FACOLTÀ DI REVOCA DELL'INCARICO - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTO - PROFESSIONISTI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA CON NOMINA NON AVVENUTA IN CONFORMITÀ ALL'ACCORDO COLLETTIVO 4 FEBBRAIO 1982 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460398-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI EX ART. 48 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978 - DISCIPLINA UNIFORME DEI RAPPORTI PARASUBORDINATI TRA PROFESSIONISTI E UNITÀ SANITARIE LOCALI - INDEROGABILITÀ NEI RAPPORTI CON I SINGOLI PROFESSIONISTI - DISCIPLINA LIMITATIVA DELLA FACOLTÀ DI REVOCA DELL'INCARICO - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTO - PROFESSIONISTI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA CON NOMINA NON AVVENUTA IN CONFORMITÀ ALL'ACCORDO COLLETTIVO 4 FEBBRAIO 1982 - ESCLUSIONE.*

Gli accordi collettivi nazionali (esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica) previsti dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (sull'istituzione del servizio sanitario nazionale) per la disciplina del personale convenzionato impiegato nell'assistenza medico-generica ed in quella pediatrica, pur conservando la natura sostanziale di fonti dell'autonomia collettiva, dettano una disciplina uniforme dei rapporti (parasubordinati) tra i professionisti e la unità sanitarie locali, la quale è stata assunta a parametro inderogabile nei rapporti da instaurare con i singoli professionisti, quanto, in particolare, ai presupposti di legittimazione per il conferimento degli incarichi ed alle cause di cessazione degli stessi, anche con limitazione, in deroga al primo comma dell'art. 2237 cod. civ., della facoltà di recesso delle predette unità. Peraltro, l'applicabilità della disciplina limitativa della facoltà di revoca dell'incarico professionale presuppone che il rapporto sia del tutto conforme allo schema predisposto dall'accordo collettivo che tale limitazione prevede e va, pertanto, esclusa nel caso di professionisti addetti ai servizi di guardia medica la cui nomina non sia avvenuta in conformità all'accordo collettivo 4 febbraio 1982, reso esecutivo con d.P.R. 7 maggio 1982 n. 281, per il quale l'utile collocazione del professionista in graduatoria costituisce - con la Mancanza di cause d'incompatibilità - un presupposto essenziale per la nomina.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Contr. Coll. 04/02/1982 num. 2, Contr. Coll. 04/02/1982 num. 4, Contr. Coll. 04/02/1982 num. 11, DPR 07/05/1982 num. 281

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)