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Sez. U, Sentenza n. 130 del 12/04/2000 (Rv. 535599 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Dipendenti ferroviari collocati a riposo in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 - Riliquidazione della pensione per effetto dell'inclusione nella relativa base di computo di incrementi stipendiali derivanti da contratti collettivi stipulati dopo la cessazione del rapporto di lavoro ma con effetti riferibili anche ad epoca anteriore - Controversie relative - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535599-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Le controversie promosse dai dipendenti ferroviari collocati a riposo dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 al fine di ottenere una nuova determinazione del trattamento di quiescenza con inclusione, nella relativa base di computo, degli incrementi stipendiali derivanti da contratti collettivi che, ancorché stipulati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, abbiano effetti iniziali riferibili ad epoca anteriore alla cessazione stessa, riguardano la materia pensionistica in quanto, ai fini della relativa decisione, l'esame dei provvedimenti determinativi del trattamento economico relativo al pregresso rapporto di lavoro si esplica solamente al fine di valutarne gli effetti per la riliquidazione della pensione. Esse, pertanto, in base all'art. 386 cod. proc. civ. - secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del "petitum" sostanziale - sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti la quale non ha subito, in materia, alcuna modificazione né per effetto della trasformazione dell'Azienda autonoma in Ente delle ferrovie dello Stato (disposta dalla citata legge n. 210 del 1985) con conseguente privatizzazione del rapporto di lavoro dei ferrovieri né in conseguenza della successiva trasformazione dell'Ente in società per azioni. Infatti, anche dopo le suddette innovazioni normative, il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori è posto a carico di un apposito Fondo che continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato il quale, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, d.P.R. n. 1092 del 1973, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilire, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del Fondo stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Legge 09/07/1908 num. 418, Regio Decr. 22/04/1909 num. 229 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 210, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 18, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 05/12/1991 num. 386 art. 1, Legge 29/01/1992 num. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)