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Sez. L, Sentenza n. 12863 del 12/07/2004 (Rv. 574461 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Misure tassativamente prescritte dalla legge - Accorgimenti dettati dalla comune prudenza e richiesti dalla particolare attività - Adozione da parte del datore di lavoro - Necessità - Responsabilità oggettiva - Esclusione - Obbligo assoluto di adozione di ogni cautela possibile - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574461-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoro in base all'esperienza ed alla tecnica; tuttavia da detta norma non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati.(Nella specie, avendo un dipendente addetto ad una macchina di tintura richiesto il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro causato, a suo dire, da un getto di liquido nocivo fuoriuscito da un paiolo che, nel venire aspirato da una pompa per essere immesso in una vasca, a causa di difettoso funzionamento della pompa era schizzato attingendo agli occhi il lavoratore, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il risarcimento, rilevando che le risultanze probatorie avevano escluso la veridicità di tale ricostruzione dell'incidente perché il difetto della pompa non avrebbe potuto in nessun caso provocare la fuoriuscita del liquido, non avendo essa la funzione di immettere all'esterno il liquido, ed inoltre per essere stata la macchina utilizzata in occasione dell'infortunio in condizioni di efficienza in quanto revisionata poco prima dell'infortunio, e per non essere il liquido fuoriuscito particolarmente nocivo, non trattandosi di soda caustica, già eliminata dalla vasca attraverso accurata lavatura, ma di solo acido acetico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)