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Sez. 2, Sentenza n. 7261 del 17/05/2002 (Rv. 554520 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Ingiunzione per spese condominiali - Impugnazione, dinanzi ad altro giudice, della delibera di ripartizione - Continenza o pregiudizialità necessaria con la causa di opposizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554520-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA

Non sussiste né continenza (art. 39, secondo comma, cod. proc. civ.) né pregiudizialità necessaria (art. 295 cod. proc. civ.) tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., e quella preventivamente instaurata innanzi ad altro giudice impugnando la relativa delibera condominiale; presupposto del provvedimento monitorio è, infatti, l'efficacia esecutiva della delibera condominiale ed oggetto del giudizio innanzi al giudice dell'opposizione è il pagamento delle spese dovute da ciascun condomino sulla base della ripartizione approvata con la medesima, obbligatoria ed esecutiva finché non sospesa dal giudice dell'impugnazione, mentre oggetto del giudizio d'impugnazione è la validità di detta delibera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)