Sez. 2, Sentenza n. 11515 del 13/10/1999 (Rv. 530621 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Ingiunzione per spese condominiali - Impugnazione dinanzi ad altro giudice, della delibera di ripartizione - Continenza o pregiudizialità necessaria con la causa di opposizione - Esclusione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
Non sussiste rapporto di continenza ex art. 39 cod. proc. Civ. né pregiudizialità necessaria ex art. 295 cod. proc. Civ. fra la causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. e quella preventivamente instaurata innanzi ad altro giudice impugnando la relativa delibera condominiale. Presupposto del provvedimento monitorio è, infatti, l'efficacia esecutiva della delibera condominiale ed oggetto del giudizio davanti al giudice dell'opposizione è il pagamento delle spese dovute da ciascun condomino sulla base della ripartizione approvata con la medesima, obbligatoria ed esecutiva finché non sospesa dal giudice dell'impugnazione ex art. 1137 cod. civ., mentre oggetto del giudizio di impugnazione è la validità di detta delibera.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)