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Sez. 2, Sentenza n. 11457 del 18/11/1997 (Rv. 510092 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Ingiunzione per spese condominiali - Impugnazione, dinanzi ad altro giudice, della delibera di ripartizione - Continenza o pregiudizialità necessaria con la causa di opposizione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510092-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA

Non sussiste né continenza (art. 39, secondo comma, cod. proc. civ.) né pregiudizialità necessaria (art. 295 cod. proc. civ.) tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., e quella preventivamente instaurata dinanzi ad altro giudice impugnando la relativa delibera condominiale, perché presupposto del provvedimento monitorio è l'efficacia esecutiva della delibera condominiale e oggetto del giudizio dinanzi al giudice dell'opposizione il pagamento delle spese dovute da ciascun condomino sulla base della ripartizione approvata con la medesima, obbligatoria ed esecutiva finché non sospesa dal giudice dell'impugnazione, (art. 1137, secondo comma, cod. civ.), mentre oggetto del giudizio di impugnazione è la validità di detta delibera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)