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Sez. 1, Sentenza n. 550 del 30/01/1989 (Rv. 461649 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI - DEPOSITO DELLE CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO - SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DI MEMORIE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461649-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI - DEPOSITO DELLE CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO - SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DI MEMORIE - INAMMISSIBILITÀ.*

Al procedimento per regolamento di Competenza, compiutamente regolato dagli artt. 47 e 50 cod. proc. civ., non è applicabile l'art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ. sul procedimento in camera di consiglio e non è pertanto consentito alle parti, dopo il deposito delle conclusioni del pubblico ministero, presentare memorie entro il termine di cui all'art. 378 cod. proc. civ.. (Conf 761/85, mass n 438964; (Conf 3721/84, mass n 435708).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)