Sez. 5, Sentenza n. 30845 del 07/04/2017 Ud. (dep. 21/06/2017) Rv. 270871 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Divieto del "bis in idem" - Violazione dedotta in sede di legittimità - Ammissibilità - Ragioni.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo" che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in caso di "errores in procedendo", l'oggetto diretto del sindacato di legittimità è un'invalidità processuale, sicchè non può esservi scissione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)