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Sez. 6, Sentenza n. 1002 del 19/03/1998 Cc. (dep. 09/06/1998) Rv. 211085 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI | Riapertura delle indagini - Richiesta di autorizzazione al G.I.P. - Necessità - Esclusione -Potere del P.M. di riaprire le indagini senza autorizzazione - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211085-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI

Il tenore letterale dell'art. 414, comma primo c.p.p., che prevede il decreto motivato del giudice per la riapertura delle indagini "Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti", e la collocazione della fattispecie della pronuncia di tale provvedimento nell'ipotesi in cui sia ignoto l'autore del reato nel successivo art. 415, inducono ad escludere che il P.M debba richiedere il decreto di riapertura delle indagini quando l'archiviazione sia stata disposta perché ignoto l'autore del reato. Ciò è confermato dalla "ratio legis" nelle due diverse ipotesi. Infatti, mentre nel primo caso l'archiviazione è basata sull'infondatezza della "notitia criminis" riferibile ad una persona, ed è pronunciata a conclusione di un procedimento e la relativa decisione esprime un controllo di legittimità della richiesta - al pari di quanto compete al giudice per le indagini preliminari in caso di richiesta di giudizio, con la conseguenza che il relativo provvedimento è destinato a produrre una preclusione rimovibile solo con la prescritta autorizzazione -, nel secondo caso, invece, il decreto di archiviazione è diretto a congelare l'attività di indagine per motivi del tutto contingenti ed è volto a legittimare tale "blocco" solamente "rebus sic stantibus", senza preclusione alcuna in ordine allo svolgimento di ulteriori attività, ricollegabili direttamente all'obbligatorietà dell'azione penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)