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Sez. 1, Sentenza n. 7585 del 23/12/1983 (Rv. 432185 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - VALUTAZIONE AUTONOMA DEI BENI ACCESSORI INSISTENTI SUL TERRENO ESPROPRIATO - NECESSITÀ - DISCIPLINA EX LEGGE N. 126 DEL 1958 IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELLA INDENNITÀ PER LE ESPROPRIAZIONI DISPOSTE PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DELLA VALUTAZIONE AUTONOMA DEI BENI ACCESSORI.*
Stato
decisa il 1983-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432185-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - VALUTAZIONE AUTONOMA DEI BENI ACCESSORI INSISTENTI SUL TERRENO ESPROPRIATO - NECESSITÀ - DISCIPLINA EX LEGGE N. 126 DEL 1958 IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELLA INDENNITÀ PER LE ESPROPRIAZIONI DISPOSTE PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DELLA VALUTAZIONE AUTONOMA DEI BENI ACCESSORI.*

Secondo il principio desumibile dagli artt. 43, 45 e 46 della legge generale sulle espropriazioni 25 giugno 1865 n. 2359, nella Determinazione dell'indennità di espropriazione devono essere calcolati separatamente, rispetto al valore venale del fondo, inteso nella sua consistenza economico-funzionale di "suolo", i valori per le costruzioni, piantagioni e migliorie (sempre che non siano state eseguite proprio allo scopo di conseguire una maggiore indennità), nonché le spese per le opere necessarie alla conservazione di un diritto o i danni permanenti derivanti dalla perdita o diminuzione dello stesso. Nè al detto principio risulta apportata alcuna deroga dall'art. 23 della legge 12 febbraio 1958 n. 126, che stabilisce i criteri di Determinazione dell'indennità per le espropriazioni disposte per l'esecuzione di opere stradali, ed anche in tali espropriazioni, pertanto, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta, si deve considerare autonomamente il valore dei beni accessori insistenti sul terreno espropriato, quali frutti pendenti, soprassuolo arboreo, manufatti (o, per questi, il costo del loro rifacimento), senza che esso possa essere conglobato unitariamente nel valore venale del fondo. (V 4679/81, mass n 415390; (V 4742/79, mass n 401313; (V 4228/78, mass n 393855; (V 3668 mass n 393180; (V 3019/78, mass n 392457; (V 3682/77, mass n 387324; (V 1239/70, mass n 346893).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 43, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 45, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 12/02/1958 num. 126 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)