Sez. L, Sentenza n. 2784 del 09/03/1995 (Rv. 491049 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Interessi legali e rivalutazione - Non cumulabilità ex art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991 - Applicabilità alle fattispecie costitutive della responsabilità dell'ente debitore perfezionatesi nel vigore della precedente disciplina - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
L'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n.412, che ha stabilito per i crediti previdenziali la regola della non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione, non è applicabile alle fattispecie costitutive della responsabilità dell'istituto debitore perfezionatesi nel vigore della precedente disciplina, non essendosi limitato a disciplinare gli effetti del ritardo, ma avendo modificato la natura e il regime giuridico del credito previdenziale, come confermato, in particolare, dalle pronuncie della Corte Costituzionale n.394 del 1992, n.196 del 1993 e n. 207 del 1994.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)