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Sez. 4, Sentenza n. 19267 del 02/04/2014 Ud. (dep. 09/05/2014) Rv. 259372 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Droghe cosiddette "leggere" - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo - Configurabilità - Pena inflitta a titolo di continuazione - Pronuncia di incostituzionalità - Incidenza - Annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena.
Stato
decisa il 2014-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259372-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, convertito con modificazioni nella legge n. 49/2006, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per l'imputato, di talché va annullata con rinvio la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando, quale riferimento per il calcolo dell'aumento della pena dovuto alla ritenuta continuazione, i parametri edittali previsti dalla disciplina attinta dalla pronuncia di incostituzionalità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)