Sez. 1, Sentenza n. 16744 del 14/03/2013 Cc. (dep. 12/04/2013) Rv. 257013 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale - Mancata consegna di corrispondenza - Motivazione generica di pericolosità senza indicazioni di fatti specifici - Illegittimità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La motivazione, pur potendosi esplicare in forma sintetica, deve comunque dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice e non può svuotarsi fino ad una assoluta genericità dei contenuti. (Nella specie il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui era stato disposto il trattenimento della corrispondenza, ritenuta di contenuto criptico, di detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis L. 26 luglio 1975 n. 354, limitandosi a ribadire il carattere criptico della missiva e senza fare alcun riferimento concreto a parole, frasi e segni grafici della lettera nei quali l'affermata criticità si sarebbe rivelata).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)