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Sez. 1, Sentenza n. 48365 del 21/11/2012 Cc. (dep. 13/12/2012) Rv. 253978 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale - Limitazioni della libertà di corrispondenza ex art. 18 ter della l. n. 254 del 1975 - Presupposti - Provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253978-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall'art. 15 della Costituzione, solo con un provvedimento dell'autorità giudiziaria, specificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dai commi da 1 a 4 dell'art. 18 ter della l. n. 354 del 1975, come modificato dalla legge n. 95 del 2004. (Nella specie, la Corte ha ritenuto meramente apparente la motivazione dell'ordinanza del tribunale di Sorveglianza che, senza far riferimento ad esigenze di indagine o a pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici, aveva disposto il trattenimento di una corrispondenza sul presupposto della cripticità del linguaggio utilizzato e della presenza in essa di disegni dal significato indecifrabile).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST., Legge 25/06/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/04/2004 num. 95, Costituzione art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)