Sez. 1, Sentenza n. 9689 del 12/02/2014 Cc. (dep. 27/02/2014) Rv. 259472 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale - Limitazioni della libertà di corrispondenza ex art. 18 ter legge n. 354 del 1975 - Motivazione del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria - Contenuti - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva disposto il trattenimento di una missiva in ragione di anomale indicazioni di numeri e di persone).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)