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Sez. 1, Sentenza n. 51187 del 17/05/2018 Cc. (dep. 09/11/2018) Rv. 274479 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale - Limitazioni della libertà di corrispondenza ex art. 18-ter legge n. 354 del 1975 - Motivazione del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria - Contenuti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274479-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnata ordinanza di conferma di un provvedimento di trattenimento di una missiva indirizzata da un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. ad un ministro di culto, che riportava il versetto evangelico: "Ma Gesù rispose: seguimi, lascia che i morti seppelliscano i morti" con commento: "Spero che il discorso sia chiaro tra noi", in ragione della cripticità del linguaggio utilizzato e del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica derivante dalla strumentalizzazione di detto versetto al fine di comunicare informazioni di illecito contenuto al "clan" di appartenenza).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 26, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. E) CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 38, Costituzione art. 8, Costituzione art. 15, Costituzione art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)