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Sez. 1, Sentenza n. 40512 del 09/05/2017 Ud. (dep. 06/09/2017) Rv. 270982 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Ravvedimento - Elementi sintomatici del ravvedimento - Sussistenza - Confessione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270982-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE

In tema di procedimento minorile, ai fini dell'ammissione al beneficio della sospensione del processo con messa alla prova, la confessione da parte del minore non integra un presupposto necessario, ma rappresenta un elemento sintomatico da cui desumere il ravvedimento, necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e sull'evoluzione della personalità verso un costruttivo reinserimento sociale.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 28, Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)