Sez. 3, Sentenza n. 13171 del 23/02/2005 Ud. (dep. 12/04/2005) Rv. 230872 - 01
COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("ne bis in idem") | Primo procedimento non ancora definito con provvedimento irrevocabile - Applicabilità del principio - Esclusione - Sentenza di n.d.p., nel secondo procedimento, ai sensi del comma secondo dell'art. 649 cod. proc. pen. - Illegittimità - Sussistenza.
COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("ne bis in idem")
Il divieto di sottoporre taluno ad un procedimento penale, quando per lo stesso fatto sia stato celebrato un precedente giudizio, opera solo a condizione che quest'ultimo sia stato definito con sentenza o con decreto penale divenuti irrevocabili, come testualmente dispone l'art. 649 cod. proc. pen.. Ne consegue l'illegittimità della sentenza che disponga non doversi procedere, nei confronti dell'imputato, sul solo presupposto che questi sia sottoposto ad altro giudizio per il medesimo fatto, sebbene lo stesso ancora non sia stato concluso mediante un provvedimento irrevocabile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)