Sez. 6, Sentenza n. 31512 del 25/02/2002 Ud. (dep. 20/09/2002) Rv. 222736 - 01
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Fondamento del principio - Conseguenze - Procedimento definito con sentenza non irrevocabile - Celebrazione di nuovo processo in primo grado per lo stesso fatto - Improcedibilità dell'azione penale.
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
In pendenza di un procedimento definito con sentenza di primo grado non irrevocabile, non è consentito celebrare, per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, un nuovo processo, atteso che il principio del "ne bis in idem", il quale tende ad evitare che per lo stesso fatto - reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti, ha portata generale e più ampia di quella formalmente espressa dall'art. 649 cod. proc. pen., trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e ss. cod.proc.pen.), o sui contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero (art. 54 bis, ter, quater cod. proc. pen.)e nella disciplina della ipotesi in cui, per il medesimo fatto, siano state emesse più sentenze nei confronti della stessa persona (art. 669 cod.proc.pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)