Sez. 1, Sentenza n. 3899 del 26/05/1999 Cc. (dep. 01/07/1999) Rv. 213946 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE | Conflitto tra Corte d'appello e tribunale procedenti per lo stesso fatto - Ammissibilità - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE
Non è di regola configurabile conflitto positivo di competenza fra tribunale e corte d'appello per l'identità del fatto per il quale entrambi procedono, stante l'autonomia delle reciproche sfere di competenza funzionale. (Fattispecie relativa a rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di persona già in precedenza condannata dal medesimo tribunale per lo stesso fatto con sentenza il cui appello ancora non era stato discusso; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha posto in evidenza come, in un caso del genere, non si abbia quella stasi processuale che sola giustificherebbe il suo intervento e come l'eventuale formazione del giudicato in uno dei due procedimenti potrebbe paralizzare la prosecuzione dell'altro, per il divieto discendente dal principio del "ne bis in idem").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)